Statuto


Approvato durante l'assemblea straordinaria del 4 giugno 2019.

Art. 1  Costituzione, denominazione e sede

  1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 e ss. del Codice Civile e della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l’Associazione di Promozione Sociale denominata CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE DI MODENA APS, in sigla CPVPC MODENA APS, con sede legale e operativa in Modena, Strada Pomposiana, 325 località Marzaglia Nuova presso i locali del CUP Centro Unificato provinciale di Protezione Civile di Marzaglia (MO).
  2. L’assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche il luoghi diversi dalla sede dell’Associazione
  3. Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  4. L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  5. La durata dell’Associazione è illimitata.
  6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.

Art. 2  Scopi e attività

  1. La Consulta-CPVPC MODENA APS persegue le finalità previste nell’atto costitutivo, quelle previste dal D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 ovvero del Codice della Protezione Civile, nonché dalla Legge Regionale n. 1 del 07 febbraio 2005 e ss.mm.ii; attua opportune azioni di previsione - prevenzione - monitoraggio - soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o procurate dall’uomo, anche con l’apporto di specialisti.
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm;
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    • Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm;
    • Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.
    In particolare la Consulta-CPVPC MODENA APS si propone di:
    • promuovere un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;
    • contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del Volontariato di Protezione Civile;
    • rendersi interprete presso le Autorità competenti della necessità del collegamento e della collaborazione, esprimendo - qualora richiesto - pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani, programmi e organizzazione di Protezione Civile, al fine di un più organico impegno con minor spreco di uomini (miglior utilizzo delle risorse) per il raggiungimento dei fini quali la previsione, la prevenzione ed il soccorso in materia di Protezione Civile;
    • promuovere ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, aderenti alla Consulta-CPVPC MODENA APS, in un momento organizzato e coordinato dalla medesima, nel pieno rispetto delle autonomie delle singole Organizzazioni aderenti;
    • mantenere, attraverso apposite manifestazioni, vivo lo spirito del Volontariato di Protezione Civile. Collateralmente la Consulta-CPVPC MODENA APS potrà promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, stipulando accordi e/o convenzioni, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione dei principi di solidarietà umana, civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e degli ambienti (pubblici, privati e naturali);
    • promuovere il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e sicurezza del Volontariato in attività di Protezione Civile;
    • creare un movimento di pubblica opinione a favore della Protezione Civile e del Volontariato per la Protezione Civile e compiere ogni altro atto che possa facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi prefissi dalla Consulta-CPVPC MODENA APS
    • compiere interventi e soccorsi in territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale nonché attività e progetti di Cooperazione allo Sviluppo e Cooperazione Internazionale nei Paesi in via di Sviluppo.
    • raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.
  3. Scopo delle Organizzazioni aderenti alla Consulta-CPVPC MODENA APS è di prestare volontariamente e gratuitamente opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità pubbliche, naturali o catastrofi, con impiego di uomini e mezzi e attrezzature, e di servizi tecnicamente qualificati nell’intento di salvaguardare e proteggere la vita umana, i beni sia pubblici che privati. Tutto questo nel rispetto della normativa e di ogni altra disposizione legale e amministrativa in vigore.
  4. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.
  5. Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, la Consulta-CPVPC MODENA APS potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicità di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di prodotti cinematografici, nonché l’utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive.
  6. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai volontari afferenti alle Organizzazioni aderenti. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3  Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    • eventuali quote e contributi degli associati;
    • eredità, donazioni e legati;
    • contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e istituzioni pubblici;
    • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
    • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • erogazioni liberali di associati e dei terzi;
    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2107.
  2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra le Organizzazioni socie né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
  3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità per le organizzazioni socie.
  4. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
    Nel Bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dalla Associazione ai sensi dell’art.6 D.lgs. 117/2017.

Art. 4  Patrimonio sociale

  1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.
  2. Tutte le deliberazioni relative al patrimonio, acquisti ed alienazioni dei beni immobili, saranno di competenza dell'Assemblea, mentre acquisti ed alienazioni di beni mobili saranno di competenza del Consiglio direttivo.
  3. La perdita di qualifica di socio implica la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio. Qualora, a seguito della perdita della qualifica di socio, sorgesse una qualsiasi controversia, su di essa giudicherà in modo inappellabile come arbitro ed amichevole compositore e senza formalità procedurali, un arbitro nominato di volta in volta dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.

Art. 5  Soci

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell’Associazione le Organizzazioni o Enti del Terzo Settore che si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o loro dirette emanazioni, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza che il Legale Rappresentante o suo delegato possa detenere posizione di direzione nell'ambito dell'Associazione.
  3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 6  Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. L’ammissione a socio è subordinata:
    • alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
    • al seguente criterio: possono far parte della Consulta-CPVPC MODENA APS tutte le Organizzazioni e/o Enti del Terzo Settore iscritte nella sezione provinciale di Modena dell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
  2. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della eventuale quota associativa.
  3. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
  4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri.
  5. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato l’eventuale quota associativa.
  6. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o scioglimento dell’organizzazione socia.
  7. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
  8. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
    • mancato versamento della eventuale quota associativa per 1 anno;
    • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    • persistenti violazioni degli obblighi statutari;
    • perdita dei requisiti d’ammissione.
  9. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’organizzazione socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  10. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 7  Doveri e diritti degli associati

  1. I soci sono obbligati:
    • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
    • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
    • a versare la quota associativa qualora fissata.
  2. I soci hanno diritto:
    • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
    • ad accedere alle cariche associative, nei limiti di quanto previsto dall’art.5 del presente statuto;
    • a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Consulta-CPVPC MODENA APS, con possibilità di ottenerne copia.
  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 8  Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei soci;
    • il Consiglio direttivo;
    • il Presidente e due Vice Presidenti
    • Il Segretario
    • Il Revisore dei Conti
    • Il Collegio dei Probiviri
  2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e debitamente documentate.

Art. 9  L’Assemblea

  1. L’Assemblea, massimo organo della Consulta-CPVPC MODENA APS, può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutti i soci, attraverso un loro rappresentante. Ogni socio dispone di un solo voto.
    Ogni singola Organizzazione aderente alla Consulta-CPVPC MODENA APS nomina, tra i propri associati:
    • un rappresentante con diritto di voto (rappresentante effettivo);
    • eventualmente, fino ad un massimo di due rappresentanti senza diritto di voto (rappresentanti supplenti), che assistono il rappresentante effettivo nei lavori assembleari.
    Ai fini dell’esercizio del voto il rappresentante effettivo, in caso di assenza, potrà trasferire detto diritto ad uno dei due rappresentati supplenti mediante delega scritta.
  2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
    • approva il bilancio consuntivo;
    • stabilisce la politica della Consulta-CPVPC MODENA APS;
    • approva i programmi annuali e pluriennali di lavoro;
    • elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e il Revisore dei Conti;
    • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    • delibera l’esclusione dei soci;
    • esprime pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani programmi e organizzazione di Protezione Civile;
    • può revocare gli organi sociali;
    • delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
    • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
  3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno cinque membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
  5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da un Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
    Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascun socio da recapitarsi anche per email con comunicazione di effettiva lettura da parte del socio almeno 15 giorni prima della data della prima riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
    In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i rappresentanti delle organizzazioni socie.
  6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  7. Le deliberazione dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.
  8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Art. 10  Il Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, eletti dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi, oltre ad un rappresentante della Provincia di Modena, senza diritto di voto, con funzioni di raccordo e coordinamento con le attività di Protezione Civile e del sistema degli Enti locali.
    I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consigliere che risulta assente tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'incarico. Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente i rappresentanti maggiorenni delle Organizzazioni socie
  2. La rappresentatività in Consiglio direttivo, tenuto conto degli ambiti di pianificazione di Protezione Civile, è disciplinata da apposito Regolamento.
  3. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.
    Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
  4. Al Consiglio direttivo spetta di:
    • nominare al suo interno il Presidente, i due Vice Presidenti e un Segretario che può delegare ad un volontario la verbalizzazione della seduta;
    • nominare un referente amministrativo tra i volontari delle organizzazioni socie;
    • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    • predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione;
    • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    • fissare le direttive generali delle attività per tutti i settori, con propria gestione o attraverso apposite commissioni;
    • deliberare misure ordinarie e straordinarie in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dalla Consulta-CPVPC MODENA APS sulle attività da svolgere;
    • vigilare su tutte le attività di Segreteria;
    • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale se prevista;
    • deliberare l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
    • deliberare tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;
    • elaborare eventuali proposte di modifica dello statuto dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea dei soci;
    • gestire tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi;
    • deliberare il regolamento elettorale e le sue variazioni.
  5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente, e, in assenza di entrambi, per delega da un membro del Consiglio direttivo.
  6. Le sedute del Consiglio direttivo sono aperte anche alla partecipazione attiva degli appartenenti alle Organizzazioni iscritte, ma non rappresentate da propri associati nel Consiglio direttivo stesso, senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo può decidere, per ragioni operative e/o logistiche, di consentire la partecipazione alle sedute in teleconferenza tramite idonei dispositivi.
  7. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta sottoscritta dai due Vicepresidenti o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, la mozione viene considerata respinta
  8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio.
  9. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario, o di un delegato a verbalizzare, anche non membro del consiglio, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11  Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, con la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti.
  2. Il Presidente dura in carica 3 anni ed esercita le funzioni sino alla nomina del successore. Può ricoprire un numero massimo di 2 mandati consecutivi.
  3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vice Presidenti o per delega a un membro del Consiglio direttivo.
    Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  4. Al Presidente spetta di:
    • convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e redigerne l’ordine del giorno.
    • avvalendosi del Segretario, redigere i processi verbali delle riunioni;
    • rappresentare l’Associazione in tutte le sedi istituzionali;
    • vigilare sul rispetto del regolamento e sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi della Associazione;
    • esercitare direttamente tutti i poteri conferitigli dall’accettazione della carica nelle situazioni di emergenza, in sua assenza tali poteri vengono esercitati da un Vice Presidente o per delega da un membro del Consiglio direttivo;
    • presentare all’Assemblea della Associazione la relazione annuale sull’attività svolta.

Art. 12  Vice presidenza

  1. La Vice Presidenza è composta da due Vice Presidenti, nominati dal Consiglio direttivo con la partecipazione di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti. Oltre a sostituire il Presidente in sua assenza nell’esecuzione dei compiti e delle funzioni previste dal presente articolo, hanno anche compiti specifici organizzativi, tecnici e di controllo.

Art. 13  Revisore dei Conti e Organo di Controllo

  1. L’assemblea nomina un Revisore dei Conti, che dura in carica 3 (tre) anni e due supplenti che lo sostituiscono in caso di impedimento. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio direttivo.
  2. Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.
  3. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
  4. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
  5. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  6. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14  Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, dura in carica 3 (tre) anni e elegge tra i propri componenti un Presidente.
  2. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.
  3. Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 15  Commissioni ed esperti

  1. Il Consiglio direttivo per lo svolgimento dei suoi compiti e per la realizzazione di iniziative deliberate, può avvalersi della collaborazione di esperti o commissioni di esperti e di consulenze esterne attribuite e regolate con lettera di incarico che ne definisce gli aspetti tecnici ed economici di erogazione in ambito di: Formazione – Organizzazione – Sviluppo dell’operatività e professionalità dei volontari della Consulta-CPVPC MODENA APS.
  2. Si specifica che il Consulente è persona esperta in materia che non ricopre cariche elettive nel Consiglio direttivo all’interno della Consulta-CPVPC MODENA APS, e della sua organizzazione/gruppo se appartenente all’Associazione stessa.
  3. Gli incarichi saranno commissionati dal Presidente o Vice Presidenti e concordati con il Consiglio direttivo.
  4. Ogni quadrimestre il Presidente ed i Vice Presidenti insieme al Consulente relazioneranno al Consiglio direttivo sui progetti impostati, l’avanzamento dei lavori, i risultati ottenuti. Il Consiglio direttivo avrà potere decisionale in merito all’utilità o meno del proseguo dei rapporti di consulenza in essere.
  5. Le proposte ed i progetti presentati dagli esperti o dalle commissioni verranno valutati dal Consiglio direttivo, se favorevolmente accolte, saranno deliberate e messe in esecuzione.

Art. 16  Norma finale

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17  Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti al trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Art. 18  Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

L’attuale collegio dei Revisori dei Conti, rimarrà in carica fino alla prossima scadenza elettiva prevista per l’anno 2021.

Il presente statuto è esente da imposta di registro in quanto trattasi di adeguamento richiesto dalla normativa ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).