Incendi, dal 26 luglio attivato lo stato di pericolosità / Notizia

Giovedì 25 luglio 2013 - Provincia di Modena

MODENA (24 lug. 2013) - Con l'arrivo del gran caldo scatta da venerdì 26 luglio lo "stato di pericolosità" per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione fino all'1 settembre a causa delle condizioni meteo-climatiche, della vegetazione secca e del maggior afflusso di persone nelle zone montane. Per l'Appennino modenese diventa quindi pienamente operativo il servizio di avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi che si svolge tutti i fine settimana, fino al 15 settembre, con il coinvolgimento di oltre 100 volontari di protezione civile.

«I prossimi giorni - afferma Rita Nicolini, responsabile della Protezione civile provinciale - sono quelli a maggiore rischio perché, con le attuali condizioni climatiche, basta davvero poco per provocare un incendio. La vigilanza nelle giornate più critiche garantisce la tempestività degli interventi di spegnimento, elemento fondamentale al fine di circoscrivere i danni; ma serve anche la collaborazione e il senso civico dei cittadini, soprattutto di chi frequenta la montagna. Raccomandiamo quindi la massima cautela».

Il servizio di avvistamento è coordinato dalla protezione civile della Provincia di Modena in collaborazione con la Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile e il Corpo forestale dello Stato.

Per le segnalazioni di avvistamenti di un incendio sono attivi 24 ore su 24 i numeri telefonici 1515 della Forestale e 115 dei Vigili del Fuoco: è importante fornire informazioni precise rispetto alla localizzazione.

Oltre alle favorevoli condizioni climatiche e alla vegetazione secca, tra le cause più ricorrenti c'è la disattenzione dell'uomo: dai mozziconi di sigaretta abbandonati ancora accesi alle marmitte calde a contatto con sterpaglie secche, fino alla perdita di controllo delle operazioni di eliminazione con il fuoco di residui vegetali. Per chi causa un incendio è prevista la reclusione da quattro a dieci anni in caso di dolo, da uno a cinque anni in caso di colpa, cioè causato in maniera involontaria per negligenza, imprudenza o imperizia.

In caso di incendio boschivo la responsabilità dell'intervento di spegnimento è del Corpo forestale dello Stato; se ci sono rischi per persone ed edifici, la direzione delle operazioni passa ai Vigili del fuoco.

IN APPENNINO SETTE PUNTI DI AVVISTAMENTO

E IL SERVIZIO MOBILE ABILITATO ALLO SPEGNIMENTO

Sono sette i punti fissi di avvistamento ad alta quota presidiati dai volontari di protezione civile della Consulta provinciale con l'obiettivo è di tenere sotto controllo ampie zone di territorio montano.

I punti di avvistamento in Appennino sono: monte Calvanella per la zona di Sestola e Fanano, monte Cantiere a Lama Mocogno, il Sasso della Croce a Guiglia, il monte Nuda a Pievepelago, il monte Ravaglia a Serramazzoni, la Torre di Gaiato a Pavullo e il monte Pizzicano a Serramazzoni.

Il servizio si svolge il sabato e la domenica dalle ore 14 alle ore 19.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione è previsto anche un servizio mobile di vigilanza con squadre di volontari abilitati alle attività di spegnimento e bonifica che terranno monitorate le aree più a rischio di incendi boschivi e potranno affiancare il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco negli interventi.

Il servizio di avvistamento prosegue fino al 15 settembre con l'impiego di oltre 100 volontari la maggior parte abilitati nei corsi di addestramento organizzati dalla Provincia.

L'attività dei volontari permette, in caso di necessità, di far intervenire gli addetti allo spegnimento in tempi molto stretti, elemento indispensabile per circoscrivere il più possibile i danni.

Ogni squadra è dotata di binocolo, bussola, cartina tipografica, radio portatile ed è in collegamento con la sala operativa provinciale attiva presso il Centro unificato di protezione civile di Marzaglia, mentre le squadre mobili sono dotate di gps per la rapida localizzazione del punto segnalato. Gli automezzi sono contrassegnati dalla scritta "Servizio avvistamento incendi boschivi".

BASTA UN MOZZICONE PER PROVOCARE DANNI

ECCO TUTTI I COMPORTAMENTI DA EVITARE E LE SANZIONI

E' sufficiente un mozzicone di sigaretta acceso, gettato fuori da un'auto in corsa per scatenare un incendio con conseguenze gravissime; anche l'auto parcheggiata vicino all'erba secca con la marmitta ancora calda può rappresentare un rischio, così come un fuoco acceso di cui si perde il controllo. Occorre quindi la massima cautela per chi nei prossimi giorni frequenta le aree verdi, soprattutto in montagna.

Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innesco sono vietate e, quindi, sanzionate in modo salato: da mille a 10 mila euro.

Sono previsti, inoltre, specifici divieti per una serie di azioni a rischio: è vietato accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 metri dai loro margini esterni. Anche l'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione infestante è vietato a meno di 200 metri da queste zone. Nelle aree forestali, inoltre, è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

L'accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili o su aree attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (ripulire da foglie, erbe secche e altri materiali infiammabili, obbligo di riparare il focolare per impedire la dispersione di braci e scintille, spegnere il fuoco prima di abbandonarlo) e tenendo il fuoco sempre custodito.

Se il comportamento tenuto costituisce reato sono applicate le sanzioni del Codice penale (articolo 423 e seguenti) che prevedono la reclusione da quattro a dieci anni per chiunque provochi volontariamente un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. In caso di comportamento colposo - cioè causato in maniera involontaria per negligenza, imprudenza o imperizia - la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Inoltre, chiunque al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.